Il Mix Energetico rappresenta l'insieme dei combustibili e delle fonti energetiche utilizzate per produrre energia in un determinato Paese. In ottemperanza all’articolo 6, comma 5, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, forniamo trasparenza sulla composizione del mix energetico utilizzato per l’energia elettrica fornita ai clienti finali.
Di seguito sono riportate le percentuali del mix energetico nazionale e del mix energetico aziendale per gli anni di produzione 2024, come pubblicato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
L’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti, ex AEEGSI) ha definito degli indicatori di qualità commerciale che le società di vendita e distribuzione di energia elettrica e gas devono rispettare.
Gli indicatori si suddividono in due livelli:
Se gli standard specifici non vengono rispettati, il cliente ha diritto a un indennizzo automatico, che aumenta proporzionalmente al ritardo nell’esecuzione della prestazione.
Per maggiori dettagli, consulta:
Per approfondire la normativa a riguardo, è possibile scaricare il Testo Integrato dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico sulla regolazione della Qualità dei servizi di Vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV), e in particolare il suo Allegato A
Il Bonus Sociale è uno sconto in bolletta introdotto dal Governo e attuato dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti) in collaborazione con i Comuni italiani. Questo bonus fornisce un aiuto concreto alle famiglie in condizioni di disagio economico, disagio fisico o con numerosi componenti.
Dal 1° gennaio 2021, il bonus per disagio economico viene riconosciuto automaticamente a chi soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
Per ottenere il bonus, è necessario che uno dei componenti del nucleo familiare sia intestatario di un contratto di fornitura elettrica, gas o idrica ad uso domestico (individuale o condominiale) e che la fornitura sia attiva.
Dal 1° gennaio 2021, il bonus per disagio economico è erogato automaticamente senza bisogno di presentare domanda. È sufficiente compilare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE. L’INPS invia i dati al Sistema Informativo Integrato (SII), che incrocia le informazioni con le forniture attive di luce, gas e acqua per erogare automaticamente il bonus.
Il bonus per disagio fisico è destinato a chi, a causa di gravi malattie, necessita di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita. Questo bonus non viene erogato automaticamente: per ottenerlo è necessario presentare la domanda presso il Comune di residenza o i CAF abilitati.
Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia (elettrico, gas, idrico) per ciascun anno di competenza della DSU.
Il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 riconosce per l'anno 2025 un contributo straordinario di 200 euro sulle forniture di energia elettrica per i clienti domestici con ISEE fino a 25.000 euro. Tale contributo rappresenta una misura temporanea di carattere eccezionale, aggiuntiva rispetto al bonus sociale ordinario.
Beneficiari del contributo straordinario:
Come richiedere il contributo:
È sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all'INPS per ottenere un'attestazione ISEE 2025 entro le soglie previste. L'erogazione avviene automaticamente in bolletta senza necessità di ulteriori adempimenti.
Riferimenti normativi: decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19; deliberazioni ARERA 132/2025/R/eel e 144/2025/R/eel.
Chiunque utilizzi, anche occasionalmente, il gas naturale o altri tipi di gas forniti tramite reti di distribuzione urbana o trasporto, beneficia automaticamente di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, come stabilito dalla Delibera 167/2020/R/gas dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).
La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale e riguarda:
Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
Per ulteriori informazioni e assistenza sulla copertura assicurativa e per la denuncia di sinistri, puoi contattare:
Scarica la polizza di assicurazione e il modulo di denuncia sinistri (MDS) dal sito ufficiale del CIG: www.cig.it/assicurazione
La Delibera 40/2014/R/gas del 6 febbraio 2014 dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) stabilisce le disposizioni relative agli accertamenti della sicurezza per gli impianti di utenza a gas.
La nuova disciplina si applica esclusivamente agli impianti a gas alimentati tramite reti canalizzate per usi non tecnologici, tra cui:
I costi per gli accertamenti eseguiti dal distributore locale sono definiti nell’Allegato F/40. Ti invitiamo a prenderne visione per maggiori dettagli.
Per ulteriori informazioni, puoi consultare le linee guida CIG disponibili sul sito ufficiale del Comitato Italiano Gas: www.cig.it/pubblicazioni
Inoltre, puoi scaricare gli allegati aggiornati dai seguenti link ufficiali dell’ARERA:
Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall’Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali di energia elettrica e gas e degli utenti finali del servizio idrico integrato e del teleriscaldamento/teleraffrescamento (o telecalore) una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori e i gestori, mediante l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione sui settori regolati che aiuta le parti a trovare un accordo. Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE.
Tutti gli operatori, venditori o distributori, e i gestori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato.Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l’accesso alla giustizia ordinaria.L’eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti. Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea di settore e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo.
In alternativa al Servizio Conciliazione, ai sensi di quanto previsto dalla regolazione dell’Autorità (Testo Integrato Conciliazione – TICO), è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori dell’energia, presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR dell’Autorità (per i clienti domestici), tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione sottoscritta dall’Autorità con Unioncamere, fatte salve le procedure di mediazione civile e commerciale (di cui all’articolo 5 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal d.lgs. 149/2022) o;erte dagli organismi iscritti nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia.
Nessuna comunicazione disponibile
Sono considerati clienti vulnerabili i clienti domestici che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni, come definite dalla normativa ARERA:
Se NON sei ancora cliente Cogeme Energia
Puoi richiedere di essere fornito alle condizioni di vulnerabilità contattandoci:
Sarà necessario autocertificare il possesso dei requisiti utilizzando l'apposito modulo e fornendo copia del documento d'identità in corso di validità.
Se sei GIÀ cliente Cogeme Energia e non sei già stato identificato come vulnerabile (Mercato Libero) ricorda che i clienti del Mercato Libero in possesso dei requisiti di vulnerabilità possono richiedere il passaggio alle condizioni di vulnerabilità utilizzando le stesse modalità di contatto sopra indicate.
Riconoscimento automatico
Per alcune categorie (titolari di bonus sociale, over 75), il riconoscimento della vulnerabilità può avvenire automaticamente tramite i dati delle banche dati INPS e Agenzia delle Entrate, senza necessità di autocertificazione.
I clienti vulnerabili hanno diritto a:
Per maggiori informazioni sui requisiti, procedure e diritti dei clienti vulnerabili consulta il sito ARERA: www.arera.it
Come funziona la fine della tutela per i clienti vulnerabili?
È considerato vulnerabile, per esempio, chi percepisce il bonus sociale, gli over 75, chi beneficia della legge 104, persone con disabilità o economicamente fragili, chi abita in strutture di emergenza dopo calamità naturali. Per tutte queste persone il Servizio di tutela continua a esistere anche dopo il 1° luglio 2024, fermo restando che possono sempre decidere di passare al mercato libero in qualsiasi momento.
I dati personali forniti nell’ambito della richiesta di accesso al Servizio di tutela della vulnerabilità (inclusi i dati relativi alle condizioni di vulnerabilità come età, stato di salute e situazione economica) saranno trattati da Cogeme Energia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
I dati potranno essere comunicati al Sistema Informativo Integrato (SII) e ad altri soggetti terzi rilevanti esclusivamente per finalità connesse all’erogazione del Servizio di tutela della vulnerabilità previsto dalle delibere ARERA.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione del diritto di accesso al Servizio di tutela della vulnerabilità. In mancanza, non sarà possibile procedere con la relativa attivazione.
L’interessato può esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, limitazione, portabilità) contattando il Titolare ai recapiti indicati nell’informativa completa allegata, che si invita a consultare anche per maggiori informazioni
dalle 8:30 alle 12:00 / dalle 14:00 alle 16:30
dalle 8:30 alle 12:00
dalle 9:00 alle 13:00 / dalle 14:00 alle 18:00
dalle 10:00 alle 13:00 / dalle 14:00 alle 17:30
Parla con un consulente dal Lunedi al venerdi dalle 08:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00 escluse le festività nazionali
Contatta 24 ore su 24 il numero di pronto intervento. Lo trovi nella prima pagina di ogni bolletta o consultando il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).