Informazioni e Tutela

Mix Energetico: Composizione delle Fonti di Energia

Il Mix Energetico rappresenta l'insieme dei combustibili e delle fonti energetiche utilizzate per produrre energia in un determinato Paese. In ottemperanza all’articolo 6, comma 5, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, forniamo trasparenza sulla composizione del mix energetico utilizzato per l’energia elettrica fornita ai clienti finali.

Di seguito sono riportate le percentuali del mix energetico nazionale e del mix energetico aziendale per gli anni di produzione 2024, come pubblicato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

pdf Fuel Mix

Standard di Qualità per Energia Elettrica e Gas

L’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti, ex AEEGSI) ha definito degli indicatori di qualità commerciale che le società di vendita e distribuzione di energia elettrica e gas devono rispettare.

Gli indicatori si suddividono in due livelli:

  • Standard Generali: Riguardano le prestazioni complessive del servizio.
  • Standard Specifici: Riguardano prestazioni rivolte al singolo cliente.

Se gli standard specifici non vengono rispettati, il cliente ha diritto a un indennizzo automatico, che aumenta proporzionalmente al ritardo nell’esecuzione della prestazione.

Per maggiori dettagli, consulta:

  • Gli indicatori di qualità del servizio di vendita (TIQV Delibera 413/2016/R/com)
  • Gli indicatori di qualità del servizio di distribuzione (RQDG Delibera 569/2019/R/gas e TIQC Delibera 617/2023/R/eel)
pdf Scarica il file della Qualità commerciale riferita all'anno 2024

Per approfondire la normativa a riguardo, è possibile scaricare il Testo Integrato dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico sulla regolazione della Qualità dei servizi di Vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV), e in particolare il suo Allegato A

Bonus Sociale per Energia Elettrica e Gas

Il Bonus Sociale è uno sconto in bolletta introdotto dal Governo e attuato dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti) in collaborazione con i Comuni italiani. Questo bonus fornisce un aiuto concreto alle famiglie in condizioni di disagio economico, disagio fisico o con numerosi componenti.

Chi ha diritto al Bonus Sociale?

Dal 1° gennaio 2021, il bonus per disagio economico viene riconosciuto automaticamente a chi soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

  • ISEE non superiore a 9.530 €;
  • ISEE non superiore a 20.000 € per famiglie con meno di 4 figli a carico;
  • ISEE non superiore a 30.000 € per famiglie con almeno 4 figli a carico;
  • Titolari di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza.

Per ottenere il bonus, è necessario che uno dei componenti del nucleo familiare sia intestatario di un contratto di fornitura elettrica, gas o idrica ad uso domestico (individuale o condominiale) e che la fornitura sia attiva.

Come viene erogato il Bonus?

Dal 1° gennaio 2021, il bonus per disagio economico è erogato automaticamente senza bisogno di presentare domanda. È sufficiente compilare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE. L’INPS invia i dati al Sistema Informativo Integrato (SII), che incrocia le informazioni con le forniture attive di luce, gas e acqua per erogare automaticamente il bonus.

Tipologie di Bonus

  • Bonus Elettrico per disagio economico;
  • Bonus Gas per disagio economico;
  • Bonus Idrico per disagio economico.

Bonus per Disagio Fisico

Il bonus per disagio fisico è destinato a chi, a causa di gravi malattie, necessita di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita. Questo bonus non viene erogato automaticamente: per ottenerlo è necessario presentare la domanda presso il Comune di residenza o i CAF abilitati.

Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia (elettrico, gas, idrico) per ciascun anno di competenza della DSU.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ENERGIA ELETTRICA 2025

Il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 riconosce per l'anno 2025 un contributo straordinario di 200 euro sulle forniture di energia elettrica per i clienti domestici con ISEE fino a 25.000 euro. Tale contributo rappresenta una misura temporanea di carattere eccezionale, aggiuntiva rispetto al bonus sociale ordinario.

Beneficiari del contributo straordinario:

  • Nuclei familiari con ISEE fino a 9.530 euro (o fino a 20.000 euro con almeno 4 figli a carico) che già percepiscono il bonus sociale elettrico;
  • Nuclei familiari con ISEE superiore a 9.530 euro e fino a 25.000 euro con meno di 4 figli a carico;
  • Nuclei familiari con ISEE superiore a 20.000 euro e fino a 25.000 euro con almeno 4 figli a carico.

Come richiedere il contributo:

È sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all'INPS per ottenere un'attestazione ISEE 2025 entro le soglie previste. L'erogazione avviene automaticamente in bolletta senza necessità di ulteriori adempimenti.

Riferimenti normativi: decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19; deliberazioni ARERA 132/2025/R/eel e 144/2025/R/eel.

pdf Arera: Bonus sociali

Assicurazione Clienti Finali per il Gas

Chiunque utilizzi, anche occasionalmente, il gas naturale o altri tipi di gas forniti tramite reti di distribuzione urbana o trasporto, beneficia automaticamente di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, come stabilito dalla Delibera 167/2020/R/gas dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

Ambito di Copertura

La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale e riguarda:

  • Responsabilità civile verso terzi;
  • Incendi causati da impianti e apparecchi a valle del contatore;
  • Infortuni derivanti dall’uso del gas.

Esclusioni

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

  • I clienti finali con misuratori di classe superiore a G25 (indicata in bolletta);
  • I consumatori di gas metano per autotrazione.

Contatti Utili per Assistenza

Per ulteriori informazioni e assistenza sulla copertura assicurativa e per la denuncia di sinistri, puoi contattare:

  • Sportello per il Consumatore Energia Reti e Ambiente: Numero verde 800.166.654
  • CIG – Comitato Italiano Gas: Numero verde 800.92.92.86 - Dal lunedì al giovedì: 09:00 – 12:00 e 14:00 – 16:30 - Venerdì: 09:00 – 13:00
  • Email: assigas@cig.it
  • Fax: 02 720 016 46

Documenti e Moduli

Scarica la polizza di assicurazione e il modulo di denuncia sinistri (MDS) dal sito ufficiale del CIG: www.cig.it/assicurazione

Accertamenti della Sicurezza degli Impianti a Gas

La Delibera 40/2014/R/gas del 6 febbraio 2014 dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) stabilisce le disposizioni relative agli accertamenti della sicurezza per gli impianti di utenza a gas.

Impianti Soggetti alla Disciplina

La nuova disciplina si applica esclusivamente agli impianti a gas alimentati tramite reti canalizzate per usi non tecnologici, tra cui:

  • Riscaldamento degli ambienti;
  • Cottura dei cibi;
  • Produzione di acqua calda sanitaria;
  • Condizionamento degli ambienti.

Oneri per gli Accertamenti

I costi per gli accertamenti eseguiti dal distributore locale sono definiti nell’Allegato F/40. Ti invitiamo a prenderne visione per maggiori dettagli.

Linee Guida e Documenti Utili

Per ulteriori informazioni, puoi consultare le linee guida CIG disponibili sul sito ufficiale del Comitato Italiano Gas: www.cig.it/pubblicazioni

Inoltre, puoi scaricare gli allegati aggiornati dai seguenti link ufficiali dell’ARERA:

pdf Delibera 40/2014/R/gas pdf Allegati G/40, H/40 e I/40

Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall’Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali di energia elettrica e gas e degli utenti finali del servizio idrico integrato e del teleriscaldamento/teleraffrescamento (o telecalore) una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori e i gestori, mediante l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione sui settori regolati che aiuta le parti a trovare un accordo. Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE.

Tutti gli operatori, venditori o distributori, e i gestori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato.Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l’accesso alla giustizia ordinaria.L’eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti. Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea di settore e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo.

In alternativa al Servizio Conciliazione, ai sensi di quanto previsto dalla regolazione dell’Autorità (Testo Integrato Conciliazione – TICO), è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori dell’energia, presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR dell’Autorità (per i clienti domestici), tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione sottoscritta dall’Autorità con Unioncamere, fatte salve le procedure di mediazione civile e commerciale (di cui all’articolo 5 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal d.lgs. 149/2022) o;erte dagli organismi iscritti nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia.

Servizio di conciliazione
https://www.arera.it/consumatori/conciliazione

Risoluzione Controversie
https://www.sportelloperilconsumatore.it/servizi/risoluzione-controversie

Nessuna comunicazione disponibile

Chi sono i clienti vulnerabili del settore gas

Sono considerati clienti vulnerabili i clienti domestici che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni, come definite dalla normativa ARERA:

  • Clienti di età superiore a 75 anni
  • Clienti in condizioni economicamente svantaggiate (beneficiari bonus sociale)
  • Clienti con disabilità ai sensi dell’art. 3 della legge 104/1992
  • Clienti titolari di utenze ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi

Come richiedere il servizio di Vulnerabilità

Se NON sei ancora cliente Cogeme Energia
Puoi richiedere di essere fornito alle condizioni di vulnerabilità contattandoci:

Sarà necessario autocertificare il possesso dei requisiti utilizzando l'apposito modulo e fornendo copia del documento d'identità in corso di validità.

pdf Autocertificazione

Se sei GIÀ cliente Cogeme Energia e non sei già stato identificato come vulnerabile (Mercato Libero) ricorda che i clienti del Mercato Libero in possesso dei requisiti di vulnerabilità possono richiedere il passaggio alle condizioni di vulnerabilità utilizzando le stesse modalità di contatto sopra indicate.

Riconoscimento automatico

Per alcune categorie (titolari di bonus sociale, over 75), il riconoscimento della vulnerabilità può avvenire automaticamente tramite i dati delle banche dati INPS e Agenzia delle Entrate, senza necessità di autocertificazione.

Diritti e garanzie dei clienti vulnerabili

I clienti vulnerabili hanno diritto a:

  • Condizioni economiche e contrattuali definite dall'Autorità di Regolazione (ARERA)
  • Continuità della fornitura anche in caso di difficoltà nei pagamenti, con procedure di sospensione differenziate
  • Tutele specifiche nei rapporti contrattuali
  • Possibilità di scegliere liberamente un'offerta del mercato libero in qualsiasi momento, mantenendo i diritti di vulnerabilità

Informazioni aggiuntive

Per maggiori informazioni sui requisiti, procedure e diritti dei clienti vulnerabili consulta il sito ARERA: www.arera.it

Clienti Energia Elettrica - Fine del servizio di maggior tutela

Come funziona la fine della tutela per i clienti vulnerabili?
È considerato vulnerabile, per esempio, chi percepisce il bonus sociale, gli over 75, chi beneficia della legge 104, persone con disabilità o economicamente fragili, chi abita in strutture di emergenza dopo calamità naturali. Per tutte queste persone il Servizio di tutela continua a esistere anche dopo il 1° luglio 2024, fermo restando che possono sempre decidere di passare al mercato libero in qualsiasi momento.

Privacy

I dati personali forniti nell’ambito della richiesta di accesso al Servizio di tutela della vulnerabilità (inclusi i dati relativi alle condizioni di vulnerabilità come età, stato di salute e situazione economica) saranno trattati da Cogeme Energia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
I dati potranno essere comunicati al Sistema Informativo Integrato (SII) e ad altri soggetti terzi rilevanti esclusivamente per finalità connesse all’erogazione del Servizio di tutela della vulnerabilità previsto dalle delibere ARERA.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione del diritto di accesso al Servizio di tutela della vulnerabilità. In mancanza, non sarà possibile procedere con la relativa attivazione.
L’interessato può esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, limitazione, portabilità) contattando il Titolare ai recapiti indicati nell’informativa completa allegata, che si invita a consultare anche per maggiori informazioni

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